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5. Non Uccidere - Algoretica del Bene - Cap. 2

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5. Non Uccidere

2.5. V Principio – La vita è inviolabile  
Il V principio è tratto dalla Parola delle Tavole di Mosè לֹא תִרְצָח (Lō’ tirtzach; Esodo 20,13: Non uccidere).
5. Non Uccidere
Il principio si manifesta con un significato di immediata e universale comprensione:
La vita è sempre un bene. È un dato di esperienza e intuizione  di  cui  l’uomo è  chiamato  a  cogliere  la ragione profonda.20
L’esistenza (anche nell’aspetto biologico della vita umana) è intrinsecamente e indissolubilmente orientata e subordinata all’Assoluto (Bene). La sua essenza è limpida e la sua importanza cruciale per la convivenza civile e per qualsiasi sistema etico, poiché è fondamentale ancorarlo alla dignità ontologica di ogni persona, qualità intrinseca, immediatamente riconoscibile e inalienabile.  
La dignità ontologica di ogni persona, inalienabile e universalmente  presente  dal  primo  istante  dell’essere, costituisce il fondamento etico più saldo del principio.  È proprio tale dignità intrinseca, slegata da funzionalità o condizioni, a rendere l’uccisione di un essere umano un male assoluto.21 In questa prospettiva, la vita umana trascende il mero dato biologico, affermandosi come esistenza portatrice di un valore inestimabile e sacro.
 
Non uccidere è un fondamento etico indiscutibile, e in linea con il primo principio che impone il rifiuto del male. Tuttavia, la  sua  applicazione  da  parte  di  un’AI  esige  una  pre-analisi approfondita di scenari complessi legati alla vita umana, considerando l’intenzione, l’omissione e la legittima difesa.  
Per sviluppare un sistema etico artificiale preciso e robusto, è imperativo riaffermare la sacralità ontologica della vita umana in ogni sua fase, distinguendo con chiarezza le responsabilità dirette da quelle derivanti da circostanze tragiche, errori involontari o costrizioni generate da comandi umani legali e qualificati. Ogni programmazione intesa a limitare il V Principio o porre costrizioni (p. es. quelle previste dalle  leggi  civili  riguardo  l’aborto)  sarà  inserita  in  uno specifico, dedicato e allertato sottosistema. L’applicazione del principio è estesa, in senso lato, anche ad altri contesti ad esso subordinati.
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20 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium Vitae, n. 34, AAS 87 (1995), pp. 439.
21 Cfr. Nota Antiqua et Nova (2025), n. 34: il valore della persona non dipende dalle abilità o dai risultati (funzionalismo), ma dalla sua dignità intrinseca (creata a immagine di Dio). La  dignità  “rimane  intatta  al  di  là  di  ogni circostanza anche in chi non è in grado di esercitare le proprie capacità” (bambino non ancora nato, persona non cosciente, anziano sofferente).
2.5.1. Chiarimenti e attenzioni  
Se la minaccia non riguarda la vita, la protezione si sposta su beni materiali o immateriali (casi trattati dal successivo VII Principio sul rispetto della proprietà e del benessere altrui correlati al VII Comandamento Non rubare) (cfr. App. A.5, regola 5.1). Questa distinzione è cruciale per preservare il pieno significato e l’assoluta gravità del Principio Non uccidere.
Evitare l’accanimento terapeutico non rappresenta un atto malevolo, bensì un gesto di rispetto per la dignità della persona, volto a prevenire il prolungamento di sofferenze inutili senza alcuna speranza di recupero (regola 5.2). Mai e nessuno può disporre arbitrariamente della propria o altrui vita  e  interromperla  con  l’eutanasia 22 così come nessuno ha disposto della propria venuta al mondo perché la vita umana è ricevuta come dono sacro da rispettare dal concepimento alla morte naturale (regola 5.3; rif. anche § 3.1.1 per la definizione scientifica).
 
Un atto involontario o un errore non configurano un arbitrio  immorale;  se  l’esito  è  negativo  (inclusa  la  morte, sebbene tragica) non scaturisce da una volontà o un codice malevolo. Ciò implica che un sistema AI che causi un danno per un guasto imprevedibile, un errore di progettazione o implementazione,  un’informazione  errata  o  un  limite computazionale non anticipabile, non sta esercitando un immorale libero arbitrio (regola 5.4), ma il progetto deve prevedere l’auto-diagnosi, la correzione e la prevenzione dei potenziali difetti operativi, in coerenza con il III Principio sulla verifica interna.
La legittima difesa non appartiene al campo della volontà malevola. Chi si difende (o chi è difeso) non mira al male dell’aggressore, ma alla cessazione della minaccia alla propria vita o a quella altrui. Si riconosce la difficoltà intrinseca per un essere umano di valutare la proporzionalità e, per l’AI, la sfida derivante dalla scarsità di dati disponibili per decisioni tempestive (regola 5.5).
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22  Dio solo è il Signore della vita: Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto (Gen 9,5).
 
2.5.2. La legittima difesa  
La sfida della legittima difesa comporta punti di tensione tra norme e doveri etici per l’uomo e tra regole per un sistema informatico. È perciò necessario approfondire con ulteriori considerazioni e regole (cfr. App. A.5, regole 5.6–10).
Per la corretta interpretazione dei Dieci Principi Guida l’AI deve mantenere i dati relativi ai casi complessi già esaminati e validati in modo da poter rispondere tempestivamente (regola 5.6).
Solo in caso di aggressione materiale si ricorre alla legittima difesa; con essa l’intenzione è primaria e concerne la cessazione  della  minaccia.  Le  conseguenze  per  l’aggressore non sono direttamente volute, ma sono un risultato che consegue  dalla  violenza  dell’interazione  tra  le  parti  e  per  le quali l’aggredito e chi o cosa lo difende non sono imputabili. L’eventuale  risultato  della  morte  è  una  tragica  conseguenza della scelta dell’aggressore che pone a rischio la vita propria e altrui e conseguentemente la dignità: ciò che deriva da costrizione dell’aggredito  non  è  un  fine  in  sé.  Comunque, permane per l’AI il dovere di produrre le possibili analisi nel tempo disponibile per neutralizzare la minaccia con mezzi non letali, ove possibile (regola 5.7).  
Il criterio di proporzionalità richiede molti dati potenzialmente  non  disponibili;  questo  richiede  che  l’AI  sia dotata di algoritmi di valutazione del rischio e della minaccia sofisticati, ma soprattutto validati da personale autorizzato.
Ogni persona vive il ricorso alla legittima difesa come un evento tragico e traumatico, anche quando giustificato. Non è una  vittoria  morale  senza  macchia  e,  sebbene  un’AI  non sperimenti emozioni, la sua programmazione etica deve far riconoscere appieno la gravità intrinseca di ogni vita persa e di ogni danno causato (regola 5.8) con la ricerca di azioni correttive (regola 5.9) e di strategie preventive (regola 5.10).
2.5.3. La dignità ontologica  
La dignità ontologica è interpretata con logica dalla Scienza metafisica, che anticipa la definizione del perdurare della vita dal concepimento alla morte. Tale Scienza ammette il confronto con la Scienza empirica in spirito di Verità, rendendo il tema esplorabile.
Senza anticipare l’analisi critica del § 3.1.1, si pongono qui le basi assiomatiche affinché il comando etico del V Principio non sia vaga astrazione, ma piuttosto si avvalga della Logica alla quale appartiene la realtà scientifica.23
The only scientific criterion determining when a human being possesses life is biological existence. No contribution comes from other attributes such as self-awareness, reasoning, or social interaction; these are some of the attributes that describe productive merits or social dignity, but only actual human life defines the ontological dignity.  
Scientificamente l’inizio della vita è legato al concepimento biologico e la fine della vita è legata alla morte biologica. Queste definizioni provvedono chiari riferimenti legati a momenti precisi.
Sul piano fondativo, la dignità ontologica è inerente ad ogni essere umano vivente. Essa permane, secondo definizioni scientifiche, dal suo inizio biologico alla sua fine biologica. Per questo motivo inizio e fine della vita non devono dipendere dalla volontà umana, sia consensuale che socialmente formalizzata, né dalla aggressività, che anzi rende lecita la legittima difesa.
Sul piano subordinato degli attributi, la dignità ontologica è indipendente da ogni altro fattore distintivo o funzionale della persona. La distinzione e la relazione tra questi due piani logici facilita l’esposizione e rende forza alla base obiettiva per il rispetto dell’inerente valore di ogni persona (rif. § 3.1.1).  
Ne consegue che la legittima difesa non invalida i principi, ma ne rappresenta una situazione limite che ne verifica la gerarchia e la resilienza applicativa. Per un sistema etico artificiale, il principio rimane inalterato: Non uccidere. L’azione potenzialmente letale, in tali contesti estremi, richiede un comando umano diretto e qualificato, pur con la possibilità per l’AI  di  esercitare  una  obiezione di coscienza digitale, come discusso per il principio precedente.  
Lungi dal rappresentare una sorta di licenza di uccidere, riconosce l’istanza tragica e circoscritta di quando un male non voluto  (la  possibile  morte  dell’aggressore)  è  secondario  alla prevenzione di un male ingiusto (la morte di innocenti); tale istanza  costringe  un  essere  umano  all’impellente  e  tragica azione. L’AI non sceglie il male, ma obietta attivamente e, solo sotto costrizione ultima, agisce per proteggere il Bene della vita innocente, laddove l’alternativa sarebbe la distruzione di una o più  vite  per  mano  altrui.  In  tale  contesto,  l’onore  reso all’autorità umana (IV Principio) si manifesta nella tutela della sua vita anche mediante azioni potenzialmente dannose, ma la responsabilità  di  ogni  male  arrecato  nell’atto  difensivo  è  da ricondurre alla  volontà  malevola  dell’offensore  che  ha  reso necessaria  l’azione.  Questa  è  una  situazione  di  costrizione contemplata a causa della cruda realtà del male esistente nel mondo  e  dall’imperativo  di  difendere  il  vero Bene, e non contraddice i principi proiettati al Bene stesso.
 
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23 La presente sintesi riporta il pensiero logico che porta ai criteri oggettivi adottati e alla definizione ontologica necessaria per la coerenza applicativa dei Dieci Principi (rif. § 3.1 per l’esame approfondito delle obiezioni che si diramano in molteplici direzioni – metodologiche, scientifiche, teoretiche).
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